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La CSEA ha pubblicato la Circolare N. 48/2024/ELT, annunciando l’apertura del portale Energivori per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2025.

Il portale è attivo dal 1 ottobre 2024 al 15 novembre 2024 per richiedere le agevolazioni sugli oneri di sistema per l’energia elettrica.

Le imprese che non rispettano tale scadenza potranno utilizzare la sessione suppletiva, prevista per marzo 2025, ma che comporterà la parziale perdita dei benefici.

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Atheste si occupa di inviare la richiesta delle agevolazioni sul portale CSEA, della redazione della diagnosi energetica secondo il D.Lgs 102/2014 o dell’implementazione di un sistema di gestione ISO 50001.

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Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha recentemente firmato un Decreto fondamentale per le imprese a forte consumo di energia elettrica, noto come “green conditionalities”. Questo provvedimento, composto da nove articoli, completa il quadro normativo introdotto dal D.L. 131/2023, riguardante obblighi e agevolazioni per le imprese energivore. Il Decreto impone nuove condizioni per l’ottenimento degli aiuti.

Le imprese energivore devono dichiarare, al momento della domanda di iscrizione all’Elenco energivori, di possedere una diagnosi energetica valida o un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Inoltre, devono soddisfare una delle tre “green conditionalities” stabilite dal Decreto.

Prima Green Conditionality: interventi di efficienza energetica

La prima opzione prevede l’implementazione degli interventi suggeriti dalla diagnosi energetica, a condizione che questi interventi abbiano un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni e un costo complessivo non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita. Le imprese devono effettuare investimenti pari ad almeno un terzo del valore degli interventi raccomandati nell’anno di riferimento dell’agevolazione e completare questi investimenti entro il secondo anno successivo.

Le imprese di recente costituzione hanno una deroga che consente loro di effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’agevolazione. ENEA pubblicherà un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Seconda Green Conditionality: energia da fonti rinnovabili

La seconda opzione richiede che le imprese coprano almeno il 30% del loro fabbisogno energetico totale con energia elettrica proveniente da fonti che non emettono carbonio. Questo può essere ottenuto attraverso autoproduzione in sito o in prossimità, acquisto tramite contratti a termine con produttori di energia rinnovabile, o acquisizione e annullamento di garanzie d’origine.

Per le imprese a rischio di rilocalizzazione e soggette alla clausola del grandfathering, la copertura deve essere almeno del 50%, utilizzando le stesse modalità, con l’ulteriore condizione che almeno il 5% del consumo sia coperto mediante energia prodotta in sito o il 10% con contratti di approvvigionamento a termine.

Terza Green Conditionality: riduzione delle emissioni di gas serra

L’ultima opzione richiede che le imprese investano almeno il 50% dell’agevolazione ricevuta in progetti che riducono significativamente le emissioni di gas a effetto serra. Questa riduzione deve essere al di sotto del 90% del parametro di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’UE Emission Trading System, o delle emissioni medie del 10% dei migliori impianti secondo il regolamento della Commissione Europea 2021/447.

Entro due anni dall’ottenimento delle agevolazioni, le imprese devono presentare una dichiarazione verificata delle emissioni di gas serra a ISPRA, confermando la riduzione ottenuta.

ENEA è responsabile della comunicazione a CSEA degli esiti dei controlli sulle diagnosi energetiche e sull’adempimento delle green conditionalities. In caso di inadempimento, le agevolazioni verranno revocate e l’impresa dovrà rimborsare l’intero importo percepito.

Per il 2024, le imprese che non dispongono di una diagnosi energetica al momento della domanda possono accedere alle agevolazioni impegnandosi a effettuare la diagnosi o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma 50001 entro il 31 marzo 2025.

Atheste si occupa di inviare la richiesta delle agevolazioni sul portale CSEA, della redazione della diagnosi energetica secondo il D.Lgs 102/2014 o dell’implementazione di un sistema di gestione ISO 50001.

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Parere ARERA in merito alle regole applicative del  “GREEN CONDITIONALITIES”

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L’effetto delle fonti rinnovabili sulla tariffa energetica

Il notevole sviluppo di energia prodotta da fonti rinnovabili, ha significative ripercussioni anche sul costo di approvvigionamento dell’energia elettrica.

In particolare, oltre ad un sensibile aumento della componente A3 in bolletta, si sta rilevando da qualche mese, anche un effetto collaterale sui prezzi dell’energia elettrica, che si traduce in:

  • prezzi più bassi nelle ore di punta (F1);
  • prezzi più alti nelle ore intermedie e fuori punta (F2 e F3);
  • prezzi più alti per i servizi di dispacciamento.

A titolo informativo si ricorda che le fasce orarie sono stabilite dall’Autorità e corrispondono:

  • F1 ore di punta      à 8:00 – 19:00 dei giorni lunedì – venerdì;
  • F2 ore intermedie à 7:00 – 8:00 e 19:00 – 23:00 dei giorni lunedì – venerdì e 7:00 – 23:00 del sabato;
  • F3 ore fuori punta à 00:00 – 7:00 dei giorni lunedì – sabato e tutte le ore di domenica e festivi.

Come riscontrabile anche nelle bollette a prezzo di Borsa (PUN), negli ultimi mesi, il costo dell’energia nella fascia F2 risulta più elevato rispetto a F1.

Il fenomeno risulta essere l’effetto della elevata disponibilità nelle ore diurne, di energia proveniente da fonti rinnovabili non programmabili, e dal fatto che il sistema elettrico ha comunque la necessità di essere coperto da centrali di produzione tradizionali, sempre pronte ad entrare in servizio, e che vengono chiamate a produrre al calare anche improvviso delle fonti rinnovabili, come avviene normalmente all’alba e al tramonto.

Di tutto ciò a farne le spese è anche il settore termoelettrico che oltre alla recessione economica, che ha portato ad una riduzione sensibile dei consumi, deve fare i conti anche con minori margini di ricavo, essendo chiamati a produrre sempre meno.

A luglio il Pun si porta a 112,32 €/MWh (+9,15 €/MWh) in un contesto connotato da un nuovo rialzo degli acquisti (MGP: 28,1 TWh) e da vendite rinnovabili in calo.

Si conferma elevata la liquidità del mercato, pari al 78,6%.

Sul Mercato Infragiornaliero (MI) salgono al loro massimo storico sia i volumi complessivamente scambiati, pari a 3,2 TWh (+18,6% su giugno), sia le quantità negoziate nella contrattazione XBID, pari circa a 1,1 TWh.

Nel Mercato a Termine dell’energia elettrica (MTE) i prezzi di controllo appaiono stabili, con il baseload Agosto 2024 che chiude il mese a 109,54 €/MWh.

Ancora in rialzo le transazioni registrate sulla Piattaforma Conti Energia a termine (PCE).

Fonte GME

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Da questo schema, attualmente in esame, emerge una novità sostanziale che riguarda l’attività libera.

Per questo tipo di regime non saranno richiesti atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, per i quali l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni.

Rispetto alla precedente bozza è stato aggiunto anche l’articolo 11, che riguarda le sanzioni amministrative.

Chi costruisce o utilizza opere senza autorizzazione deve pagare una multa da 1.000 a 150.000 euro. La multa è calcolata in base alla potenza dell’impianto:

• da 40 a 240 euro per ogni kW termico per impianti termici;

• da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico per impianti non termici.

Se i lavori sono fatti senza la Pas o non rispettano quanto dichiarato, la multa è da 500 a 30.000 euro, per il proprietario, l’esecutore e il direttore dei lavori.

Se vengono violate le prescrizioni dell’autorizzazione, la multa è un terzo di quelle previste, ma non inferiore a 300 euro.

La circolare N. 42/2024/ELT annuncia l’apertura del portale CSEA, dal 5 agosto al 10 settembre 2024, per la presentazione della dichiarazione di ammissione alle agevolazioni energetiche per il 2024, riservata alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

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Il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 mira a incentivare la modernizzazione delle imprese italiane, promuovendo investimenti sostenibili attraverso contributi sotto forma di crediti d’imposta. Il credito è accessibile a tutte le imprese italiane. I progetti ammissibili devono essere avviati dal 2024 e completati entro il 2025, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici di almeno il 3-5%. Sono agevolabili anche investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione. Le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta che varia in base alla riduzione dei consumi energetici, con un limite massimo di 50 milioni di euro annui.

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L’Agenzia delle entrate chiarisce che i rimborsi del Gse, ridistribuiti fra i membri delle Cer, non devono essere considerati come una ripartizione di utili.

La comunità energetica, costituita come ente non commerciale, può restituire ai suoi membri gli incentivi per l’energia prodotta e consumata, senza che questi siano considerati come una distribuzione di profitti.

Con la Risoluzione  22 luglio 2024, n. 37/E, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che queste somme non sono viste come profitti, perché le Cer hanno uno scopo socio-ambientale e non di guadagno. Non a caso le Cer gestiscono i rapporti con il Gse, per conto dei loro membri, inclusa la gestione degli incentivi.

Inoltre, il reddito derivante dalla vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo, ricevuto dal Gse  e attribuito ai partecipanti, è tassato a livello individuale e non della Cer. In conclusione, l’Agenzia delle entrate ha escluso, per le Cer in forma di ente del terzo settore, che la restituzione delle somme ai propri associati possa costituire un aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.

Dati Italia consumi energia elettrica settori industriali (Fonte Terna)

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MASE ha pubblicato il decreto che dal 1 gennaio 2025 cambierà l’indice di riferimento nazionale del prezzo dell’energia (PUN)

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CO2: 69,92 €/ton 

TEE: 249,54 €/tep 

PUN medio mensile: 123,72 €/MWh

Picco: 126,43 €/MWh

Fuori Picco: 129,57 €/MWh