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CONTO TERMICO, aggiornate le Regole Applicative e pubblicato il Nuovo Catalogo
Pubblicate nuove Regole Applicative Conto Termico.
Nel dettaglio, le principali novità:
- l’aggiornamento delle modalità operative riguardanti l’attivazione delle condizioni contrattuali;
- la stima degli incentivi per interventi realizzati su strutture sanitarie pubbliche, ricomprese tra le residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale;
- l’inclusione tra i soggetti beneficiari – Pubbliche Amministrazione anche delle Società in house, laddove realizzino gli interventi del Conto Termico sugli immobili dell’Amministrazione o delle Amministrazioni controllanti;
- la gestione delle richieste per gli interventi realizzati per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione nei Comuni del Cratere Sisma 2016;
- il recepimento dei nuovi obblighi di integrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per interventi realizzati su nuovi edifici/ristrutturazione rilevanti;
- chiarimenti sui requisiti di ammissibilità per la sostituzione di chiusure trasparenti in policarbonato e l’introduzione dell’incentivazione delle pellicole solari basso emissive.
È stato inoltre aggiornato il Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati incentivabili.
GREEN CONDITIONALITIES, apertura Portale GO (Garanzia d’Origine) per gli Energivori
Gli energivori che scelgono come Green Conditionality la copertura dei consumi con energia da fonti prive di carbonio, potranno registrarsi sull’Area Clienti del GSE per accedere al servizio Garanzie di Origine.
Si ricorda a tutti gli interessati che la registrazione sull’Area Clienti deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2025 e che è possibile utilizzare le nuove funzionalità del Portale GO fino al 31 marzo 2025.
ENERGY RELEASE 2.0 nuova scadenza Bando
Nuova scadenza 3 marzo, quantitativo a disposizione sale a 24 TWh e si amplia il perimetro dei soggetti ammessi.
Con un nuovo aggiornamento del bando il GSE, ha ufficialmente posticipato la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse dal 14 febbraio al 3 marzo 2025.
Soggetti ammissibili: È stata ampliata la platea di soggetti ammissibili alla misura, includendo non solo coloro che sono già iscritti agli elenchi delle imprese energivore per l’anno 2024, ma anche quelli che hanno presentato richiesta per essere inclusi negli elenchi 2025, pubblicati dalla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) il 18 gennaio 2025.
Criteri per la determinazione del consumo massimo: Se un’impresa è presente negli elenchi di entrambe le annualità (2024 e 2025), verrà preso in considerazione il valore di consumo massimo tra quelli dichiarati per l’iscrizione negli elenchi.
Fino al 3 marzo, le imprese partecipanti possono rettificare il valore dell’energia richiesta precedentemente indicato nella manifestazione di interesse.
Inoltre, il GSE aumenta il quantitativo di energia assegnabile, che è ora pari a 24 TWh/annui.
Si specifica inoltre nell’aggiornamento che le imprese partecipanti al meccanismo che sono presenti negli elenchi CSEA “in istruttoria” possono ottenere la restituzione della cauzione di cui all’art. 4.2 del Decreto 268/2024 (Decreto Energy Release) nel caso in cui l’istruttoria si concluda con esito negativo.
Aggiornamento Penali energia reattiva 2025 (AREA)
Le nuove delibere Arera hanno definito le tariffe per prelievo e immissione di energia reattiva per l’anno 2025 con modifiche rispetto al 2024.
Sia per gli utenti di bassa tensione (BT) che di media tensione (MT) i corrispettivi (sia per reattiva immessa che prelevata) hanno subito una leggera riduzione.
Per le utenze in bassa tensione (BT) superiori ai 16.5 kW:
- per energia reattiva oltre il 33% della attiva (F1 e F2): 1,046 centesimi di euro/kvarh
- per energia reattiva immessa in fascia F3: 1,046 centesimi di euro/kVarh
Per le utenze in media tensione (MT):
- per energia reattiva oltre il 33% della attiva (F1 e F2): 0,361 centesimi di euro/kVarh
- per energia reattiva immessa in fascia F3: 0,361 centesimi di euro/kVarh
Prezzo PUN (GENNAIO 2025)
PUN medio mese Gennaio —–> 142,75 €/MWh
PUN medio giorno 30.01.2025—–> 142,15 €/MWh
Prezzo MGP-GAS-GME (GENNAIO 2025)
Prezzo GAS GME GENNAIO 2025
MGP-2025.01.25 —–> 50,621 €/MWh
MGP Gennaio 2025 —–>49,657 €/MWh
Prezzo CO2 e Certificati bianchi (30/01/2025)
CO2 (31 gennaio 2025) —–> 81,59 €/ton
TEE (gennaio 2025) —–> 246,35 €/tep
ETS: Pubblicazione parametri standard nazionali anno 2024
Direttiva ETS
Sono disponibili i parametri standard nazionali per l’annualità 2024.
I parametri sono validi per il calcolo delle emissioni durante il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.
ENERGIVORI: Pubblicato elenco energivori 2025 (18.01.2025)
La CSEA ha pubblicato il 18 gennaio 2025 ha pubblicato 2° Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica – anno 2025
Cosa può fare Atheste Consulting per te?
Atheste si occupa di inviare la richiesta delle agevolazioni sul portale CSEA, della redazione della diagnosi energetica secondo il D.Lgs 102/2014 o dell’implementazione di un sistema di gestione ISO 50001.
Contattaci per avere informazioni più dettagliate e verificare se la tua azienda possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni!
Decreto energivori: “Condizioni GREEN CONDITIONALITIES indispensabili per iscrizione elenco energivori"
Parere ARERA in merito alle regole applicative del “GREEN CONDITIONALITIES”
Firmato il Decreto per le "green conditionalies" delle imprese a forte consumo di energia (ENERGIVORI)
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha recentemente firmato un Decreto fondamentale per le imprese a forte consumo di energia elettrica, noto come “green conditionalities”. Questo provvedimento, composto da nove articoli, completa il quadro normativo introdotto dal D.L. 131/2023, riguardante obblighi e agevolazioni per le imprese energivore. Il Decreto impone nuove condizioni per l’ottenimento degli aiuti.
Le imprese energivore devono dichiarare, al momento della domanda di iscrizione all’Elenco energivori, di possedere una diagnosi energetica valida o un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Inoltre, devono soddisfare una delle tre “green conditionalities” stabilite dal Decreto.
Prima Green Conditionality: interventi di efficienza energetica
La prima opzione prevede l’implementazione degli interventi suggeriti dalla diagnosi energetica, a condizione che questi interventi abbiano un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni e un costo complessivo non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita. Le imprese devono effettuare investimenti pari ad almeno un terzo del valore degli interventi raccomandati nell’anno di riferimento dell’agevolazione e completare questi investimenti entro il secondo anno successivo.
Le imprese di recente costituzione hanno una deroga che consente loro di effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’agevolazione. ENEA pubblicherà un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
Seconda Green Conditionality: energia da fonti rinnovabili
La seconda opzione richiede che le imprese coprano almeno il 30% del loro fabbisogno energetico totale con energia elettrica proveniente da fonti che non emettono carbonio. Questo può essere ottenuto attraverso autoproduzione in sito o in prossimità, acquisto tramite contratti a termine con produttori di energia rinnovabile, o acquisizione e annullamento di garanzie d’origine.
Per le imprese a rischio di rilocalizzazione e soggette alla clausola del grandfathering, la copertura deve essere almeno del 50%, utilizzando le stesse modalità, con l’ulteriore condizione che almeno il 5% del consumo sia coperto mediante energia prodotta in sito o il 10% con contratti di approvvigionamento a termine.
Terza Green Conditionality: riduzione delle emissioni di gas serra
L’ultima opzione richiede che le imprese investano almeno il 50% dell’agevolazione ricevuta in progetti che riducono significativamente le emissioni di gas a effetto serra. Questa riduzione deve essere al di sotto del 90% del parametro di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’UE Emission Trading System, o delle emissioni medie del 10% dei migliori impianti secondo il regolamento della Commissione Europea 2021/447.
Entro due anni dall’ottenimento delle agevolazioni, le imprese devono presentare una dichiarazione verificata delle emissioni di gas serra a ISPRA, confermando la riduzione ottenuta.
ENEA è responsabile della comunicazione a CSEA degli esiti dei controlli sulle diagnosi energetiche e sull’adempimento delle green conditionalities. In caso di inadempimento, le agevolazioni verranno revocate e l’impresa dovrà rimborsare l’intero importo percepito.
Per il 2024, le imprese che non dispongono di una diagnosi energetica al momento della domanda possono accedere alle agevolazioni impegnandosi a effettuare la diagnosi o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma 50001 entro il 31 marzo 2025.
Atheste si occupa di inviare la richiesta delle agevolazioni sul portale CSEA, della redazione della diagnosi energetica secondo il D.Lgs 102/2014 o dell’implementazione di un sistema di gestione ISO 50001.
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Il costo dell’energia elettrica in fascia F2 supera la F1
L’effetto delle fonti rinnovabili sulla tariffa energetica
Il notevole sviluppo di energia prodotta da fonti rinnovabili, ha significative ripercussioni anche sul costo di approvvigionamento dell’energia elettrica.
In particolare, oltre ad un sensibile aumento della componente A3 in bolletta, si sta rilevando da qualche mese, anche un effetto collaterale sui prezzi dell’energia elettrica, che si traduce in:
- prezzi più bassi nelle ore di punta (F1);
- prezzi più alti nelle ore intermedie e fuori punta (F2 e F3);
- prezzi più alti per i servizi di dispacciamento.
A titolo informativo si ricorda che le fasce orarie sono stabilite dall’Autorità e corrispondono:
- F1 ore di punta à 8:00 – 19:00 dei giorni lunedì – venerdì;
- F2 ore intermedie à 7:00 – 8:00 e 19:00 – 23:00 dei giorni lunedì – venerdì e 7:00 – 23:00 del sabato;
- F3 ore fuori punta à 00:00 – 7:00 dei giorni lunedì – sabato e tutte le ore di domenica e festivi.
Come riscontrabile anche nelle bollette a prezzo di Borsa (PUN), negli ultimi mesi, il costo dell’energia nella fascia F2 risulta più elevato rispetto a F1.
Il fenomeno risulta essere l’effetto della elevata disponibilità nelle ore diurne, di energia proveniente da fonti rinnovabili non programmabili, e dal fatto che il sistema elettrico ha comunque la necessità di essere coperto da centrali di produzione tradizionali, sempre pronte ad entrare in servizio, e che vengono chiamate a produrre al calare anche improvviso delle fonti rinnovabili, come avviene normalmente all’alba e al tramonto.
Di tutto ciò a farne le spese è anche il settore termoelettrico che oltre alla recessione economica, che ha portato ad una riduzione sensibile dei consumi, deve fare i conti anche con minori margini di ricavo, essendo chiamati a produrre sempre meno.
Rinnovabili: Testo unico rinnovabili, arriva l’approvazione del Cdm (7.08.2024)
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Da questo schema, attualmente in esame, emerge una novità sostanziale che riguarda l’attività libera.
Per questo tipo di regime non saranno richiesti atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, per i quali l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni.
Rispetto alla precedente bozza è stato aggiunto anche l’articolo 11, che riguarda le sanzioni amministrative.
Chi costruisce o utilizza opere senza autorizzazione deve pagare una multa da 1.000 a 150.000 euro. La multa è calcolata in base alla potenza dell’impianto:
• da 40 a 240 euro per ogni kW termico per impianti termici;
• da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico per impianti non termici.
Se i lavori sono fatti senza la Pas o non rispettano quanto dichiarato, la multa è da 500 a 30.000 euro, per il proprietario, l’esecutore e il direttore dei lavori.
Se vengono violate le prescrizioni dell’autorizzazione, la multa è un terzo di quelle previste, ma non inferiore a 300 euro.
Comunità energetiche: gli incentivi del Gse non rappresentano dei profitti
L’Agenzia delle entrate chiarisce che i rimborsi del Gse, ridistribuiti fra i membri delle Cer, non devono essere considerati come una ripartizione di utili.
La comunità energetica, costituita come ente non commerciale, può restituire ai suoi membri gli incentivi per l’energia prodotta e consumata, senza che questi siano considerati come una distribuzione di profitti.
Con la Risoluzione 22 luglio 2024, n. 37/E, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che queste somme non sono viste come profitti, perché le Cer hanno uno scopo socio-ambientale e non di guadagno. Non a caso le Cer gestiscono i rapporti con il Gse, per conto dei loro membri, inclusa la gestione degli incentivi.
Inoltre, il reddito derivante dalla vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo, ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti, è tassato a livello individuale e non della Cer. In conclusione, l’Agenzia delle entrate ha escluso, per le Cer in forma di ente del terzo settore, che la restituzione delle somme ai propri associati possa costituire un aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.
Energia: Dati Italia consumi energia elettrica settori Industriali
Dati Italia consumi energia elettrica settori industriali (Fonte Terna)
Energia: " Dal 1 gennaio 2025 cambierà l’indice di riferimento nazionale del prezzo dell’energia (PUN)"
MASE ha pubblicato il decreto che dal 1 gennaio 2025 cambierà l’indice di riferimento nazionale del prezzo dell’energia (PUN)